(CODICE CIVILE-art. 1917)
                             Art. 1917. 
 
            (Assicurazione della responsabilita' civile). 
 
  Nell'assicurazione della responsabilita' civile  l'assicuratore  e'
obbligato  a  tenere  indenne  l'assicurato  di  quanto  questi,   in
conseguenza del fatto accaduto durante il  tempo  dell'assicurazione,
deve pagare a un terzo, in dipendenza della  responsabilita'  dedotta
nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. 
 
  L'assicuratore ha facolta', previa comunicazione all'assicurato, di
pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennita' dovuta,  ed  e'
obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. 
 
  Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato  contro
l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei  limiti  del  quarto
della  somma  assicurata.  Tuttavia,  nel  caso  che  sia  dovuta  al
danneggiato una somma superiore  al  capitale  assicurato,  le  spese
giudiziali  si  ripartiscono  tra  assicuratore   e   assicurato   in
proporzione del rispettivo interesse. 
 
  L'assicurato, convenuto dal danneggiato,  puo'  chiamare  in  causa
l'assicuratore.