Art. 1934. (Competizioni sportive). Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva. Tuttavia il giudice puo' rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.