(CODICE CIVILE-art. 1946)
                             Art. 1946. 
 
              (Fideiussione prestata da piu' persone). 
 
  Se  piu'  persone  hanno  prestato  fideiussione  per  un  medesimo
debitore e a garanzia di un medesimo  debito,  ciascuna  di  esse  e'
obbligata per l'intero  debito,  salvo  che  sia  stato  pattuito  il
beneficio della divisione.