(CODICE CIVILE-art. 1950)
                             Art. 1950. 
 
              (Regresso contro il debitore principale). 
 
  Il fideiussore  che  ha  pagato  ha  regresso  contro  il  debitore
principale, benche'  questi  non  fosse  consapevole  della  prestata
fideiussione. 
 
  Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che  il
fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le
istanze proposte contro di lui. 
 
  Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme
pagate dal giorno del pagamento. Se il  debito  principale  produceva
interessi in misura superiore al saggio  legale,  il  fideiussore  ha
diritto a questi fino al rimborso del capitale. 
 
  Se il debitore e' incapace, il regresso del fideiussore e'  ammesso
solo nei limiti di cio' che sia stato rivolto a suo vantaggio.