(CODICE CIVILE-art. 1953)
                             Art. 1953. 
 
                     (Rilievo del fideiussore). 
 
  Il fideiussore, anche prima di aver pagato, puo'  agire  contro  il
debitore perche' questi gli procuri la liberazione  o,  in  mancanza,
presti le garanzie necessarie  per  assicurargli  il  soddisfacimento
delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti: 
    1) quando e' convenuto in giudizio per il pagamento; 
    2) quando il debitore e' divenuto insolvente; 
    3)  quando  il  debitore  si  e'  obbligato  di  liberarlo  dalla
fideiussione entro un tempo determinato; 
    4) quando il debito e' divenuto esigibile  per  la  scadenza  del
termine; 
    5) quando sono decorsi cinque anni, e  l'obbligazione  principale
non ha un termine, purche' essa non sia di tal natura da non  potersi
estinguere prima di un tempo determinato.