(CODICE CIVILE-art. 1955)
                             Art. 1955. 
 
       (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore). 
 
  La fideiussione si estingue quando, per fatto  del  creditore,  non
puo' avere effetto la surrogazione del fideiussore nei  diritti,  nel
pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.