(CODICE CIVILE-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                (Maggiore eta'. Capacita' di agire). 
 
  La maggiore eta' e' fissata al compimento del ventunesimo anno. 
 
  Con la maggiore eta' si acquista la capacita' di compiere tutti gli
atti per i quali non sia stabilita un'eta' diversa.