Art. 2007. (Distruzione del titolo). Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. Le spese sono a carico del richiedente. Se la prova della distruzione non e' raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.