(CODICE CIVILE-art. 2007)
                             Art. 2007. 
 
                      (Distruzione del titolo). 
 
  Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione,
ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di
un titolo equivalente. 
 
  Le spese sono a carico del richiedente. 
 
  Se la prova della distruzione non e'  raggiunta,  si  osservano  le
disposizioni dell'articolo precedente.