(CODICE CIVILE-art. 2013)
                             Art. 2013. 
 
                 (Girata per incasso o per procura). 
 
  Se alla girata e' apposta una clausola che importa conferimento  di
una procura per incasso, il giratario puo' esercitare tutti i diritti
inerenti al titolo, ma  non  puo'  girare  il  titolo,  fuorche'  per
procura. 
 
  L'emittente puo' opporre  al  giratario  per  procura  soltanto  le
eccezioni opponibili al girante. 
 
  L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte  o  per
la sopravvenuta incapacita' del girante.