(CODICE CIVILE-art. 2017)
                             Art. 2017. 
 
                    (Opposizione del detentore). 
 
  L'opposizione  del  detentore  deve  essere  proposta  davanti   al
tribunale  che  ha  pronunziato  l'ammortamento,  con  citazione   da
notificarsi al ricorrente e al debitore. 
 
  L'opposizione non e'  ammissibile  senza  il  deposito  del  titolo
presso la cancelleria del tribunale. 
 
  Se l'opposizione e' respinta, il titolo  e'  consegnato  a  chi  ha
ottenuto l'ammortamento.