(CODICE CIVILE-art. 2024)
                             Art. 2024. 
 
                       (Vincoli sul credito). 
 
  Nessun  vincolo  sul  credito   produce   effetti   nei   confronti
dell'emittente e dei terzi, se  non  risulta  da  una  corrispondente
annotazione sul titolo e nel registro. 
 
  Per  l'annotazione  si  osserva  il  disposto  del  secondo   comma
dell'art. 2022.