(CODICE CIVILE-art. 2037)
                             Art. 2037. 
 
                 (Restituzione di cosa determinata). 
 
  Chi ha ricevuto indebitamente una  cosa  determinata  e'  tenuto  a
restituirla. 
 
  Se la cosa e' perita, anche per caso fortuito, chi l'ha ricevuta in
mala fede e' tenuto  a  corrisponderne  il  valore;  se  la  cosa  e'
soltanto   deteriorata,   colui   che   l'ha   data   puo'   chiedere
l'equivalente,  oppure  la  restituzione  e  un'indennita'   per   la
diminuzione di valore. 
 
  Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento  o
del deterioramento di essa, ancorche' dipenda da  fatto  proprio,  se
non nei limiti del suo arricchimento.