(CODICE CIVILE-art. 2069)
                             Art. 2069. 
 
                            (Efficacia). 
 
  Il  contratto  collettivo  deve   contenere   l'indicazione   della
categoria d'imprenditori e di  prestatori  di  lavoro,  ovvero  delle
imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove  ha
efficacia. 
 
  In  mancanza  di  tali  indicazioni  il  contratto  collettivo   e'
obbligatorio per tutti gli imprenditori  e  i  prestatori  di  lavoro
rappresentati dalle associazioni stipulanti.