Art. 208. (Diritti della moglie). La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione. La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l'autorizzazione giudiziale. Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell'art. 187, il tribunale puo' autorizzare l'alienazione anche se il marito non consente.