(CODICE CIVILE-art. 208)
                              Art. 208. 
 
                       (Diritti della moglie). 
 
  La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera
amministrazione. 
 
  La dote rimane inalienabile, e le somme che  la  moglie  riceve  in
soddisfazione  di  essa  sono  dotali  e  si  devono  impiegare   con
l'autorizzazione giudiziale. 
 
  Nel caso in cui  occorre  provvedere  a  norma  dell'art.  187,  il
tribunale puo' autorizzare  l'alienazione  anche  se  il  marito  non
consente.