Art. 2086.
((Gestione dell'impresa))
L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono
gerarchicamente i suoi collaboratori.
((L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il
dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche
in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e
della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza
indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti
dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della
continuita' aziendale)).