(CODICE CIVILE-art. 2086)
                             Art. 2086. 
 
                      ((Gestione dell'impresa)) 
 
  L'imprenditore  e'  il  capo  dell'impresa  e  da   lui   dipendono
gerarchicamente i suoi collaboratori. 
 
  ((L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il
dovere  di  istituire  un  assetto  organizzativo,  amministrativo  e
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa,  anche
in funzione della rilevazione tempestiva della crisi  dell'impresa  e
della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza
indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti
dall'ordinamento per il superamento della crisi e il  recupero  della
continuita' aziendale)).