(CODICE CIVILE-art. 2088)
                             Art. 2088. 
 
                (Responsabilita' dell'imprenditore). 
 
  L'imprenditore  deve  uniformarsi  nell'esercizio  dell'impresa  ai
principi  dell'ordinamento  corporativo  e  agli  obblighi   che   ne
derivano, e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e
degli scambi, in conformita' della legge e delle norme corporative.