(CODICE CIVILE-art. 2089)
                             Art. 2089. 
 
          (Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore). 
 
  Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento
corporativo nell'interesse della produzione, in modo  da  determinare
grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver
compiuto  le  opportune  indagini  e  richiesto  all'imprenditore   i
chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al
pubblico ministero presso la corte  d'appello  di  cui  fa  parte  la
magistratura del lavoro competente per territorio,  perche'  promuova
eventualmente i provvedimenti indicati nell'art. 2091.