(CODICE CIVILE-art. 2091)
                             Art. 2091. 
 
                             (Sanzioni). 
 
  La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza  perdura,
fissa un termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi  agli
obblighi suddetti. 
 
  Qualora l'imprenditore non vi ottemperi  nel  termine  fissato,  la
magistratura del lavoro puo' ordinare la  sospensione  dell'esercizio
dell'impresa o, se la  sospensione  e'  tale  da  recare  pregiudizio
all'economia nazionale, puo' nominare un amministratore che assuma la
gestione  dell'impresa,  scegliendolo  fra   le   persone   designate
dall'imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i  poteri
e la durata. 
 
  Se si tratta di societa',  la  magistratura  del  lavoro,  anziche'
nominare un amministratore, puo' assegnare un termine entro il  quale
la societa' deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica
con altre persone riconosciute idonee.