Art. 2096.
(Assunzione in prova).
Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione
del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da
atto scritto.
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente
tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del
patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal
contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennita'. Se pero' la
prova e' stabilita per un tempo minimo necessario, la facolta' di
recesso non puo' esercitarsi prima della scadenza del termine. ((50))
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il
servizio prestato si computa nell'anzianita' del prestatore di
lavoro.
---------------
AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189
(in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in
cui non riconosce il diritto alla indennita' di anzianita' di cui
agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto
di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di
prova medesimo".