(CODICE CIVILE-art. 2096)
                             Art. 2096. 
 
                       (Assunzione in prova). 
 
  Salvo diversa disposizione delle  norme  corporative,  l'assunzione
del prestatore di lavoro per un periodo di prova  deve  risultare  da
atto scritto. 
 
  L'imprenditore e  il  prestatore  di  lavoro  sono  rispettivamente
tenuti a consentire e a fare  l'esperimento  che  forma  oggetto  del
patto di prova. 
 
  Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere  dal
contratto, senza obbligo di preavviso o  d'indennita'.  Se  pero'  la
prova e' stabilita per un tempo minimo  necessario,  la  facolta'  di
recesso non puo' esercitarsi prima della scadenza del termine. ((50)) 
 
  Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e  il
servizio  prestato  si  computa  nell'anzianita'  del  prestatore  di
lavoro. 
 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189
(in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte  in
cui non riconosce il diritto alla indennita'  di  anzianita'  di  cui
agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto
di prova nel caso di recesso dal  contratto  durante  il  periodo  di
prova medesimo".