(CODICE CIVILE-art. 2097)
                             Art. 2097. 
 
                  (Durata del contratto di lavoro). 
 
  Il contratto di lavoro si  reputa  a  tempo  indeterminato,  se  il
termine non risulta dalla specialita' del rapporto o da atto scritto. 
 
  In quest'ultimo caso l'apposizione del termine e' priva di effetto,
se e' fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a
tempo indeterminato. 
 
  Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e
non risulta una contraria  volonta'  delle  parti,  il  contratto  si
considera a tempo indeterminato. 
 
  Salvo diversa disposizione delle norme corporative, se il contratto
di lavoro e' stato stipulato per una durata superiore a cinque  anni,
o a dieci se si tratta di dirigenti, il  prestatore  di  lavoro  puo'
recedere da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la
disposizione dell'art. 2118.