(CODICE CIVILE-art. 2112)
                             Art. 2112. 
 
(Mantenimento dei diritti dei lavoratori  in  caso  di  trasferimento
                             d'azienda). 
 
  In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro  continua
con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti  che  ne
derivano. 
 
  Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i
crediti che il lavoratore aveva al tempo del  trasferimento.  Con  le
procedure di cui agli articoli 410 e  411  del  codice  di  procedura
civile il lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 
 
  Il cessionario e' tenuto ad applicare  i  trattamenti  economici  e
normativi previsti dai contratti collettivi  nazionali,  territoriali
ed aziendali vigenti alla data  del  trasferimento,  fino  alla  loro
scadenza, salvo che siano sostituiti da  altri  contratti  collettivi
applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. 
 
  Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai sensi  della
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non
costituisce di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui
condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre  mesi
successivi al trasferimento d'azienda,  puo'  rassegnare  le  proprie
dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. 
 
  Ai fini e per gli effetti di cui al presente  articolo  si  intende
per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che,  in  seguito  a
cessione  contrattuale  o  fusione,  comporti  il   mutamento   nella
titolarita' di un'attivita' economica organizzata, con o senza  scopo
di  lucro,  preesistente  al  trasferimento  e   che   conserva   nel
trasferimento la propria  identita'  a  prescindere  dalla  tipologia
negoziale o dal provvedimento sulla base del quale  il  trasferimento
e' attuato ivi  compresi  l'usufrutto  o  l'affitto  di  azienda.  Le
disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano   altresi'   al
trasferimento  di  parte  dell'azienda,  intesa  come   articolazione
funzionalmente  autonoma  di  un'attivita'   economica   organizzata,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario al  momento  del
suo trasferimento. 
 
  Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente  un  contratto
di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando  il  ramo  d'azienda
oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime  di
solidarieta'  ((di  cui  all'articolo  29,  comma  2,   del   decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)) 
                                                                (129) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui agli  articoli  1  e  2  del  presente
decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001".