(CODICE CIVILE-art. 2113)
                             Art. 2113. 
 
                      (Rinunzie e transazioni). 
 
  Le rinunzie e le transazioni, che hanno  per  oggetto  diritti  del
prestatore di lavoro derivanti  da  disposizioni  inderogabili  della
legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti  di
cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. 
 
  L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla data  di  cessazione  del  rapporto  o  dalla  data  della
rinunzia o della transazione, se  queste  sono  intervenute  dopo  la
cessazione medesima. 
 
  Le rinunzie e le transazioni di cui  ai  commi  precedenti  possono
essere impugnate con qualsiasi atto  scritto,  anche  stragiudiziale,
del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'. 
 
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  alla
conciliazione intervenuta ((ai sensi degli articoli  185,  410,  411,
412-ter e 412-quater)) del codice di procedura civile.