(CODICE CIVILE-art. 2121)
                             Art. 2121. 
 
      (Computo delle indennita' di preavviso e di anzianita'). 
 
  Le indennita' di cui agli articoli 2118 e  2120  devono  calcolarsi
computando le provvigioni, i premi di produzione,  le  partecipazioni
agli  utili  o  ai  prodotti  e  ogni  altro  compenso  di  carattere
continuativo, con esclusione di quanto e'  corrisposto  a  titolo  di
rimborso di spese. 
 
  Se il prestatore di lavoro e' retribuito in tutto o  in  parte  con
provvigioni,  con  premi  di  produzione  o  con  partecipazioni,  le
indennita' suddette sono determinate  sulla  media  degli  emolumenti
degli ultimi tre anni di servizio  o  del  minor  tempo  di  servizio
prestato. 
 
  Fa  parte  della  retribuzione  anche  l'equivalente  del  vitto  e
dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.