(CODICE CIVILE-art. 2122)
                             Art. 2122. 
 
                   (Indennita' in caso di morte). 
 
  In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita',  indicate
dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli
e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il
terzo grado e agli affini entro il secondo grado. 
 
  La ripartizione delle indennita', se non  vi  e'  accordo  tra  gli
aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. 
 
  In mancanza delle persone indicate nel primo comma,  le  indennita'
sono attribuite secondo le norme della successione legittima. 
 
  E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore  di  lavoro
circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.