(CODICE CIVILE-art. 2143)
                             Art. 2143. 
 
                 (Mezzadria a tempo indeterminato). 
 
  La mezzadria a  tempo  indeterminato  s'intende  convenuta  per  la
durata di un anno agrario, salvo  diverse  disposizioni  delle  norme
corporative, e si rinnova tacitamente di anno  in  anno,  se  non  e'
stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima  della  scadenza  nei
modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.