(CODICE CIVILE-art. 215)
                              Art. 215. 
 
              (Comunione degli utili e degli acquisti). 
 
  Non e' permesso agli sposi di contrarre altra comunione  universale
di beni, fuorche' quella degli utili e degli acquisti. Tale comunione
puo' essere stabilita anche se v'e' costituzione di  dote,  ferma  in
ogni caso l'inalterabilita' delle precedenti convenzioni.