(CODICE CIVILE-art. 2153)
                             Art. 2153. 
 
               (Riparazioni di piccola manutenzione). 
 
  Salvo  diverse  disposizioni   delle   norme   corporative,   della
convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di
piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro,
di cui egli e la famiglia colonica si servono.