Art. 2167. (Obblighi del colono). Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita'; deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.