(CODICE CIVILE-art. 2184)
                             Art. 2184. 
 
        (Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili). 
 
  Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese  e,  al  termine
del contratto, il bestiame conferito si  dividono  nella  proporzione
stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.