(CODICE CIVILE-art. 2205)
                             Art. 2205. 
 
                     (Obblighi dell'institore). 
 
  Per le imprese  o  le  sedi  secondarie  alle  quali  e'  preposto,
l'institore e' tenuto,  insieme  con  l'imprenditore,  all'osservanza
delle  disposizioni  riguardanti  l'iscrizione  nel  registro   delle
imprese e la tenuta delle scritture contabili.