(CODICE CIVILE-art. 2210)
                             Art. 2210. 
 
              (Poteri dei commessi dell'imprenditore). 
 
  I  commessi  dell'imprenditore,  salve  le  limitazioni   contenute
nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere  gli
atti che ordinariamente comporta la specie delle  operazioni  di  cui
sono incaricati. 
 
  Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali  non
facciano la consegna, ne' concedere dilazioni o sconti che  non  sono
d'uso, salvo che siano a cio' espressamente autorizzati.