(CODICE CIVILE-art. 2217)
                             Art. 2217. 
 
                    (Redazione dell'inventario). 
 
  L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio  dell'impresa
e successivamente ogni anno, e  deve  contenere  l'indicazione  e  la
valutazione delle attivita' e delle passivita' relative  all'impresa,
nonche' delle attivita' e delle passivita' dell'imprenditore estranee
alla medesima. 
 
  L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei  profitti
e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verita'  gli
utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni  di  bilancio
l'imprenditore deve attenersi ai  criteri  stabiliti  per  i  bilanci
delle societa' per azioni, in quanto applicabili. 
 
  L'inventario   deve   essere   sottoscritto   dall'imprenditore   e
presentato entro tre mesi all'ufficio del registro delle imprese o  a
un notaio per la vidimazione.