(CODICE CIVILE-art. 2230)
                             Art. 2230. 
 
                (Prestazione d'opera intellettuale). 
 
  Il  contratto  che  ha  per   oggetto   una   prestazione   d'opera
intellettuale  e'  regolato  dalle  norme  seguenti  e,   in   quanto
compatibili  con  queste  e  con  la  natura  del   rapporto,   dalle
disposizioni del capo precedente. 
 
  Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.