(CODICE CIVILE-art. 2233)
                             Art. 2233. 
 
                             (Compenso). 
 
  Il compenso, se non e' convenuto dalle  parti  e  non  puo'  essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice,
sentito  il  parere  dell'associazione   professionale   a   cui   il
professionista appartiene. 
 
  In  ogni  caso  la  misura  del  compenso  deve   essere   adeguata
all'importanza dell'opera e al decoro della professione. 
 
  ((Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra
gli avvocati ed  i  praticanti  abilitati  con  i  loro  clienti  che
stabiliscono i compensi professionali)).