(CODICE CIVILE-art. 224)
                              Art. 224. 
 
         (Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie). 
 
  I beni della comunione rispondono anche di  tutte  le  obbligazioni
del marito successive alla costituzione della comunione, e di  quelle
contratte dalla moglie nello stesso periodo  ai  sensi  dell'articolo
precedente. 
 
  Non rispondono, invece, delle  obbligazioni,  sia  del  marito  sia
della moglie, anteriori alla costituzione della  comunione,  restando
ai creditori la facolta' di agire sui beni del loro  debitore,  anche
se il godimento di essi e' stato conferito nella comunione.