(CODICE CIVILE-art. 2242)
                             Art. 2242. 
 
                   (Vitto, alloggio e assistenza). 
 
  Il prestatore  di  lavoro  ammesso  alla  convivenza  familiare  ha
diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e,
per le infermita' di breve durata, alla cura e all'assistenza medica. 
 
  Le parti devono contribuire alle istituzioni  di  previdenza  e  di
assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.