(CODICE CIVILE-art. 2254)
                             Art. 2254. 
 
                (Garanzia e rischi dei conferimenti). 
 
  Per le cose conferite in proprieta' la garanzia dovuta dal socio  e
il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. 
 
  Il rischio delle cose conferite in godimento  resta  a  carico  del
socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento  e'  regolata
dalle norme sulla locazione.