(CODICE CIVILE-art. 2258)
                             Art. 2258. 
 
                   (Amministrazione congiuntiva). 
 
  Se  l'amministrazione  spetta  congiuntamente  a  piu'   soci,   e'
necessario  il  consenso  di  tutti  i  soci  amministratori  per  il
compimento delle operazioni sociali. 
 
  Se e' convenuto che per l'amministrazione o  per  determinati  atti
sia necessario il consenso della maggioranza, questa si  determina  a
norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente. 
 
  Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non
possono compiere da soli alcun atto, salvo  che  vi  sia  urgenza  di
evitare un danno alla societa'.