(CODICE CIVILE-art. 227)
                              Art. 227. 
 
                (Divisione dei beni della comunione). 
 
  Avvenuto lo scioglimento della comunione, l'attivo e il passivo  si
dividono tra i coniugi in parti  eguali,  salvo  che  le  convenzioni
matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione. 
 
  Tuttavia, la moglie o i suoi eredi  hanno  sempre  la  facolta'  di
rinunziare   alla   comunione   o   di   accettarla   col   beneficio
dell'inventario, uniformandosi a quanto e' stabilito  in  materia  di
successioni per la rinunzia alle eredita' o per l'accettazione  delle
medesime col  beneficio  dell'inventario  e  sotto  le  sanzioni  ivi
previste.