Art. 227. (Divisione dei beni della comunione). Avvenuto lo scioglimento della comunione, l'attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salvo che le convenzioni matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione. Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facolta' di rinunziare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto e' stabilito in materia di successioni per la rinunzia alle eredita' o per l'accettazione delle medesime col beneficio dell'inventario e sotto le sanzioni ivi previste.