(CODICE CIVILE-art. 2290)
                             Art. 2290. 
 
        (Responsabilita' del socio uscente o dei suoi eredi). 
 
  Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a  un
socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi  per  le
obbligazioni  sociali  fino  al  giorno  in  cui   si   verifica   lo
scioglimento. 
 
  Lo scioglimento deve essere portato  a  conoscenza  dei  terzi  con
mezzi idonei; in mancanza non e' opponibile ai  terzi  che  lo  hanno
senza colpa ignorato.