(CODICE CIVILE-art. 2297)
                             Art. 2297. 
 
                      (Mancata registrazione). 
 
  Fino a quando la  societa'  non  e'  iscritta  nel  registro  delle
imprese, i rapporti tra la societa' e  i  terzi,  ferma  restando  la
responsabilita' illimitata e solidale di tutti i soci, sono  regolati
dalle disposizioni relative alla societa' semplice. 
 
  Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce  per  la  societa'
abbia la rappresentanza sociale,  anche  in  giudizio.  I  patti  che
attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto  dei  soci  o  che
limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai  terzi,  a
meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.