Art. 230. (Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi). Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non puo' farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprieta' avente data certa. E' tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui.