(CODICE CIVILE-art. 232)
                              Art. 232. 
 
        (Presunzione di concepimento durante il matrimonio). 
 
  Si presume concepito durante il matrimonio il  figlio  nato  quando
sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e
non sono  ancora  trascorsi  trecento  giorni  dallo  scioglimento  o
annullamento di esso.