(CODICE CIVILE-art. 2328)
                             Art. 2328. 
 
                         (Atto costitutivo). 
 
  La societa'  puo'  essere  costituita  per  contratto  o  per  atto
unilaterale. 
 
  L'atto costitutivo deve essere redatto per  atto  pubblico  e  deve
indicare: 
    1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di
nascita o lo Stato di  costituzione,  il  domicilio  o  la  sede,  la
cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonche' il  numero
delle azioni assegnate a ciascuno di essi; 
    2) la denominazione e il comune ove  sono  poste  la  sede  della
societa' e le eventuali sedi secondarie; 
    3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale; 
    4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; 
    5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le  loro
caratteristiche e le modalita' di emissione e circolazione; 
    6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; 
    7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 
    8) i benefici eventualmente accordati  ai  promotori  o  ai  soci
fondatori; 
    9) il  sistema  di  amministrazione  adottato,  il  numero  degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali  tra  essi  hanno  la
rappresentanza della societa'; 
    10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 
    11) la nomina dei  primi  amministratori  e  sindaci  ovvero  dei
componenti del consiglio di  sorveglianza  e,  quando  previsto,  del
soggetto ((incaricato di effettuare la revisione legale dei conti)); 
    12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per  la
costituzione poste a carico della societa'; 
    13) la durata della societa' ovvero, se la societa' e' costituita
a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad
un anno, decorso il quale il socio potra' recedere. 
 
  Lo statuto contenente le  norme  relative  al  funzionamento  della
societa', anche se forma oggetto di atto separato, costituisce  parte
integrante  dell'atto  costitutivo.  In  caso  di  contrasto  tra  le
clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto  prevalgono  le
seconde. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944,  n.  287  ha  disposto
(con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita'
dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli
1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo  comma  e
404 ultimo comma del Codice civile, nonche' il riferimento alla razza
contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n.  1,
2518 n. 1, dello stesso Codice".