(CODICE CIVILE-art. 2346)
                             Art. 2346. 
 
                      (Emissione delle azioni). 
 
  La partecipazione sociale e' rappresentata da azioni; salvo diversa
disposizione di leggi speciali lo statuto puo' escludere  l'emissione
dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di  diverse  tecniche
di legittimazione e circolazione. 
 
  Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione
corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione
deve riferirsi  senza  eccezioni  a  tutte  le  azioni  emesse  dalla
societa'. 
 
  In mancanza di indicazione del valore  nominale  delle  azioni,  le
disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo  al
loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. 
 
  A ciascun socio e' assegnato un numero di azioni proporzionale alla
parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore
a quello del suo conferimento.  ((Lo  statuto))  puo'  prevedere  una
diversa assegnazione delle azioni. 
 
  In  nessun  caso   il   valore   dei   conferimenti   puo'   essere
complessivamente  inferiore  all'ammontare   globale   del   capitale
sociale. 
 
  Resta salva la possibilita' che la societa', a seguito dell'apporto
da parte dei soci o  di  terzi  anche  di  opera  o  servizi,  emetta
strumenti finanziari forniti  di  diritti  patrimoniali  o  anche  di
diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli
azionisti. In tal caso  lo  statuto  ne  disciplina  le  modalita'  e
condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le  sanzioni  in
caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa,  la  legge  di
circolazione.