(CODICE CIVILE-art. 2347)
                             Art. 2347. 
 
                   (Indivisibilita' delle azioni). 
 
  Le  azioni  sono  indivisibili.  Nel  caso  di   comproprieta'   di
un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere  esercitati  da
un rappresentante comune. 
 
  Se il rappresentante comune non e' stato nominato, le comunicazioni
e le dichiarazioni fatte dalla societa' a uno dei comproprietari sono
efficaci nei confronti di tutti. 
 
  I  comproprietari   dell'azione   rispondono   solidalmente   delle
obbligazioni da essa derivanti.