(CODICE CIVILE-art. 2351)
                             Art. 2351. 
 
                         (Diritto di voto). 
 
  Ogni azione attribuisce il diritto di voto. 
 
  L'atto  costitutivo  puo'  tuttavia   stabilire   che   le   azioni
privilegiate nella  ripartizione  degli  utili  e  nel  rimborso  del
capitale allo scioglimento della societa'  abbiano  diritto  di  voto
soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2365. Le  azioni  con
voto limitato non possono superare la meta' del capitale sociale. 
 
  Non possono emettersi azioni a voto plurimo.