Art. 2351. (Diritto di voto). Ogni azione attribuisce il diritto di voto. L'atto costitutivo puo' tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della societa' abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare la meta' del capitale sociale. Non possono emettersi azioni a voto plurimo.