(CODICE CIVILE-art. 2357 ter)
                           Art. 2357-ter. 
 
                 (Disciplina delle proprie azioni). 
 
  Gli amministratori non possono disporre delle azioni  acquistate  a
norma dei  due  articoli  precedenti  se  non  previa  autorizzazione
dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalita'. A  tal
fine possono essere  previste,  nei  limiti  stabiliti  dal  primo  e
secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive  di  acquisto
ed alienazione. 
 
  Finche' le azioni restano in proprieta' della societa', il  diritto
agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti  proporzionalmente
alle altre azioni. Il diritto  di  voto  e'  sospeso,  ma  le  azioni
proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze
e delle quote richieste per la costituzione e  per  le  deliberazioni
dell'assemblea. Nelle societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato  del
capitale di rischio il computo delle azioni proprie  e'  disciplinato
dall'articolo 2368, terzo comma. 
 
  ((L'acquisto  di  azioni  proprie  comporta   una   riduzione   del
patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel  passivo
del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.)) ((246)) 
 
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AGGIORNAMENTO (246) 
  Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma
1) che la presente modifica  si  applica  ai  bilanci  relativi  agli
esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.