(CODICE CIVILE-art. 2369)
                             Art. 2369. 
 
                       (Seconda convocazione). 
 
  Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente  la  parte
di capitale  richiesta  dall'articolo  precedente,  l'assemblea  deve
essere nuovamente convocata. 
 
  Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere  fissato  il
giorno per la seconda convocazione. Questa non puo' aver luogo  nello
stesso giorno fissato per la prima.  Se  il  giorno  per  la  seconda
convocazione non e' indicato  nell'avviso,  l'assemblea  deve  essere
riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il  termine
stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 e' ridotto ad otto giorni. 
 
  In  seconda  convocazione  l'assemblea  ordinaria  delibera   sugli
oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella  prima,  qualunque
sia la parte  di  capitale  rappresentata  dai  soci  intervenuti,  e
l'assemblea straordinaria delibera con il voto  favorevole  di  tanti
soci che rappresentino piu' del terzo del capitale  sociale,  a  meno
che l'atto costitutivo richieda una maggioranza piu' elevata. 
 
  Tuttavia anche  in  seconda  convocazione  e'  necessario  il  voto
favorevole di tanti soci  che  rappresentino  piu'  della  meta'  del
capitale sociale per  le  deliberazioni  concernenti  il  cambiamento
dell'oggetto  sociale,   la   trasformazione   della   societa',   lo
scioglimento  anticipato  di  questa,  il  trasferimento  della  sede
sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.