(CODICE CIVILE-art. 2370)
                             Art. 2370. 
 
                (Diritto d'intervento all'assemblea). 
 
  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel  libro
dei  soci  almeno  cinque  giorni  prima  di   quello   fissato   per
l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro
azioni presso la sede sociale o  gli  istituti  di  credito  indicati
nell'avviso di convocazione.